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17/07/2020
IL GOVERNO DIMENTICA GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE: PARTE IL RICORSO AL TAR!
GRAVE OMISSIONE DELLA AZZOLINA CONTRO DOCENTI UGUALI AGLI ALTRI E PROPRIO NEL MOMENTO DI MAGGIOR BISOGNO PER I GIOVANI DI MORALITÁ ED ETICA
TUTTI GLI INSEGNANTI DI RELIGIONE DEVONO PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO CON RACCOMANDATA A/R O PEC ENTRO IL 31 LUGLIO 2020
SCADENZA ADESIONI: 21 AGOSTO 2020
Parte l’azione legale a tutela degli insegnanti di religione ingiustamente esclusi dal concorso ordinario nella scuola secondaria.
I FATTI
Come noto, lo scorso 28 aprile è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Bando di indizione del Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado (Decreto n. 499) (GU n.34 del 28-4-2020).
Tale bando ha espressamente consentito la partecipazione anche ai docenti già assunti a tempo indeterminato non in possesso del requisito dei 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017.
Ed infatti, per questa categoria di docenti è stata ritenuta sufficiente l’abilitazione già in possesso per la classe di concorso richiesta ovvero per altra classe di concorso o grado di istruzione.
Senonchè, al momento di completare la domanda, i docenti di religione cattolica, passati di ruolo in forza del superamento del concorso ordinario di cui al DDG 2 febbraio 2004, hanno scoperto che il menu a tendina presente nel sistema di “Istanze on line” non permette di inserire il suddetto titolo, riguardante appunto la procedura concorsuale per l’immissione in ruolo degli insegnanti di religione cattolica.
L’INIZIATIVA
Ebbene, si ritiene che questa esclusione sia gravemente illegittima in quanto in contrasto con la normativa di cui agli artt. 399 e ss. del d.lgs. n.297/1994, a cui fa rinvio il ddg del 2.02.2004 e il d.l.gs n.59/2017, in materia di disposizioni di adeguamento e semplificazioni di accesso ai ruoli della scuola, nonché con il Parere del Consiglio di Stato 4 marzo 1958, che ha sancito per la prima volta il valore abilitante del titolo in possesso dei docenti di religione cattolica, ed anche gravemente ed ingiustificatamente discriminatoria, oltre che in violazione del principio del pubblico concorso, quale modalità ordinaria di accesso agli uffici pubblici, nella sua duplice declinazione del favor partecipationis, che impone che venga consentita una maggiore espansione possibile del numero dei partecipanti al procedimento concorsuale, quale unico strumento per assicurare veramente l’imparzialità e la trasparenza e, dunque, il buon andamento della Pubblica Amministrazione, e che la par condicio dei concorrenti venga considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti, e del principio di uguaglianza formale e sostanziale, anche nel lavoro, con specifico riferimento alle opportunità di accesso agli uffici pubblici (in tema si veda la sentenza della Corte Costituzionale n. 90/ 2012).
In tema, la Consulta ha avuto modo di chiarire che, come più volte posto in rilievo (si vedano, tra le tante, le più recenti sentenze n. 90, n. 62, n. 51, n. 30 del 2012 e n. 299 del 2011): “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all’art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle; con la conseguenza che va esclusa la legittimità di arbitrarie restrizioni alla partecipazione alle procedure selettive, dovendosi riconoscere al concorso pubblico un ambito di applicazione ampio” (cfr. Corte Costituzionale – sentenza 13 settembre 2012 n. 217).
IL RICORSO AL TAR DEL LAZIO CHE LO STUDIO RIENZI SI ACCINGE A PRESENTARE SARA’ PERTANTO FINALIZZATO AD ESTENDERE LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA CONCORSUALE AI DOCENTI IN POSSESSO DI ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA INGIUSTAMENTE ESCLUSI, in ossequio ai principi di uguaglianza e di buon andamento della pubblica amministrazione, di cui agli artt. 3 e 97 Cost.
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